Articolo 10 del Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
Articolo 9Articolo 10 bis
Versione
13 maggio 1991
Art. 10. 1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente:
" g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall' articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;".
Entrata in vigore il 13 maggio 1991
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