Art. 22. 1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonche' alle concessioni di costruzione e di gestione.".
2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'." ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203)) . (( 2-bis. L' articolo 334 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F e' abrogato. 2-ter. L' articolo 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F e' sostituito dal seguente:
"Art. 339. - 1. E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute ". )) 3. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e' sostituito dal seguente:
" 1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e societa' a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.".
(( 4. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e' sostituito dal seguente:
"12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera. Nel caso in cui il valore dell'impiego della mano d'opera superi quello della fornitura, esso contribuisce alla quantificazione dell' importo del quaranta per cento di cui al comma 3, numero 1). Sono comunque esclusi dal computo di tale quantificazione i contratti di fornitura con posa in opera quando il materiale e' prodotto dalla stessa impresa che lo fornisce e lo posa in opera" ))
2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'." ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203)) . (( 2-bis. L' articolo 334 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F e' abrogato. 2-ter. L' articolo 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F e' sostituito dal seguente:
"Art. 339. - 1. E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute ". )) 3. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e' sostituito dal seguente:
" 1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e societa' a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.".
(( 4. Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e' sostituito dal seguente:
"12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera. Nel caso in cui il valore dell'impiego della mano d'opera superi quello della fornitura, esso contribuisce alla quantificazione dell' importo del quaranta per cento di cui al comma 3, numero 1). Sono comunque esclusi dal computo di tale quantificazione i contratti di fornitura con posa in opera quando il materiale e' prodotto dalla stessa impresa che lo fornisce e lo posa in opera" ))