Art. 23. 1. Le disposizioni dell' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come modificato dall' articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e quelle dell'articolo 10-sexies della stessa legge n. 575 del 1965 , introdotto dall' articolo 7 della legge n. 55 del 1990 , si applicano alle licenze, autorizzazioni, concessioni, erogazioni, abilitazioni e iscrizioni disposte successivamente alla data di entrata in vigore delle norme che hanno previsto i relativi divieti, sospensioni o decadenze o l'onere di acquisire la certificazione del prefetto.
2. Ai fini di cui al comma 1 non si tiene conto della data dei provvedimenti attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55 . Per questi ultimi provvedimenti e per ogni altro adempimento amministrativo o esecutivo relativo a provvedimenti disposti, i divieti, le decadenze e le sospensioni stabiliti dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , operano a norma dell'articolo 10-bis della medesima legge.
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646 , introdotto dall' articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 .
2. Ai fini di cui al comma 1 non si tiene conto della data dei provvedimenti attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55 . Per questi ultimi provvedimenti e per ogni altro adempimento amministrativo o esecutivo relativo a provvedimenti disposti, i divieti, le decadenze e le sospensioni stabiliti dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , operano a norma dell'articolo 10-bis della medesima legge.
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646 , introdotto dall' articolo 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 .