"Art. 20- bis (Omessa custodia di armi). - Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a due anni.
((2. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni)) .
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso:
a) nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attivita' sportiva;
b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.".
2. L' articolo 702 del codice penale e' abrogato.
3. I commi secondo , terzo e quarto dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , sono sostituiti dai seguenti:
"E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.
Chiunque detiene armi o canne clandestine e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresi' a chiunque cancella, contraffa' o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.".