Articolo 25 del Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
Articolo 21Articolo 24
Versione
13 maggio 1991
Art. 25. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 13 maggio 1991
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