Articolo 11 del Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
Articolo 10 bisArticolo 12
Versione
13 maggio 1991
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Versione
13 luglio 1991
Art. 11. 1. All' articolo 111 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.".
(( 2. All' articolo 112, primo comma, del codice penale il numero 4) e' sostituito dal seguente:
"4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermita' o di deficienza psichica, ovvero si e' comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza".
2-bis. Dopo il primo comma dell'articolo 112 del codice penale e' inserito il seguente: "La pena e' aumentata fino alla meta' per chi si e' avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualita' personale, nella commissione di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza" ))
Entrata in vigore il 13 luglio 1991
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