2. Le disposizioni di cui all' articolo 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , si applicano ai condannati nei confronti dei quali il provvedimento di revoca e' stato adottato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162 , i riferimenti, contenuti nell' articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , ai delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , si intendono effettuati alle corrispondenti fattispecie della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162 .
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei confronti dei condannati per reati commessi durante la minore eta', fatta eccezione di quanto previsto dall' articolo 4- bis, commi 1 e 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 .