Articolo 3 del Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
Articolo 2Articolo 4
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13 maggio 1991
Art. 3. 1. E' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell' articolo 385 del codice penale . Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall' articolo 280 del codice di procedura penale .
Entrata in vigore il 13 maggio 1991
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