Provvedimento: In virtù dell'art. 27 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), dell'articolo unico della legge 9 febbraio 1968 n. 83 e dell'art. 4 del d.l. 28 agosto 1970 n. 622 (convertito, con modificazioni, con legge 19 ottobre 1970 n. 744), i profughi sono rimasti soggetti, fino al 31 dicembre 1977, alla speciale disciplina già dettata, in materia di assunzione obbligatoria, dalla legge 27 febbraio 1958 n. 130. In conseguenza del particolare trattamento loro riservato, spiegabile, essenzialmente, con il carattere temporaneo e contingente delle esigenze di detta categoria, tali soggetti, pur essendo …
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