Articolo 3 del Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73
Articolo 2Articolo 4
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29 luglio 2020
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Obiettivo nazionale di risparmio energetico 1. All' articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste:
a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale;
b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3 (Obiettivo nazionale di risparmio energetico).
- 1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste:
a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale;
b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
2. Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui al comma 1.».
Entrata in vigore il 29 luglio 2020
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