Articolo 5 del Decreto 26 gennaio 2011, n. 17
Articolo 4Articolo 6
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25 marzo 2011
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6 aprile 2024
Art. 5. (( (Abilitazioni di istruttore). )) (( 1. L'istruttore di guida puo' essere abilitato a:
a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonche' per la loro revisione;
b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonche' per la loro revisione;
c) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonche' per la loro revisione;
d) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonche' per la loro revisione.
2. Ai soli fini dell'avvio dell'attivita' di autoscuola ai sensi dell' articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , puo' conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), n. 5). ))
Entrata in vigore il 6 aprile 2024
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