Art. 5. (( (Abilitazioni di istruttore). )) (( 1. L'istruttore di guida puo' essere abilitato a:
a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonche' per la loro revisione;
b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonche' per la loro revisione;
c) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonche' per la loro revisione;
d) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonche' per la loro revisione.
2. Ai soli fini dell'avvio dell'attivita' di autoscuola ai sensi dell' articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , puo' conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), n. 5). ))
a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonche' per la loro revisione;
b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonche' per la loro revisione;
c) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonche' per la loro revisione;
d) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonche' per la loro revisione.
2. Ai soli fini dell'avvio dell'attivita' di autoscuola ai sensi dell' articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , puo' conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), n. 5). ))