Art. 3. Esami di idoneita' per l'abilitazione di insegnante (( 1. Gli esami di idoneita' per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalita' previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002. E' consentito svolgere una o piu' prove d'esame anche presso una provincia o citta' metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso. )) 2. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 e si articola in quattro ((prove)) :
a) il candidato compila due schede d'esame, di ((trenta)) domande ciascuna, predisposte con criterio di casualita' sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di ((trenta)) minuti. Non e' ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ((sessanta)) domande, un numero di errori superiore a due;
b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema e' assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza ((prova)) il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla quarta ((prova)) il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
(( 2-bis. Ciascuna delle prove di cui al comma 2, lettere b), c) e d), in caso di esito negativo puo' essere sostenuta piu' volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) del medesimo comma 2. )) 3. L'esito positivo dell'esame e' annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
a) il candidato compila due schede d'esame, di ((trenta)) domande ciascuna, predisposte con criterio di casualita' sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di ((trenta)) minuti. Non e' ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ((sessanta)) domande, un numero di errori superiore a due;
b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema e' assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza ((prova)) il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla quarta ((prova)) il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
(( 2-bis. Ciascuna delle prove di cui al comma 2, lettere b), c) e d), in caso di esito negativo puo' essere sostenuta piu' volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) del medesimo comma 2. )) 3. L'esito positivo dell'esame e' annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.