Art. 4. Corsi di formazione periodica per insegnante (( 1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'articolo 3 ha l'obbligo di frequentare ogni due anni, decorrenti dalla data di conseguimento dell'abilitazione, un corso di formazione periodica della durata di otto ore. L'obbligo si applica anche agli insegnanti abilitati prima del 25 marzo 2011, per i quali il primo biennio decorre dalla stessa data. Il corso di formazione periodica puo' essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al primo e secondo periodo: in tal caso la validita' dell'abilitazione e' rinnovata senza soluzione di continuita'.
Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino al conseguimento dell'attestato di cui al quinto periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis. )) 2. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non puo' essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica ((, ne' puo' farne piu' parte,)) prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o piu' tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento ((, con particolare attenzione agli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento)) .
(( 3-bis. Le modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformita' agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilita' sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-bis e' subordinata all'osservanza del predetto accordo. )) 4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica e' annotata sull'attestato di cui all'articolo 3, comma 3.
Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino al conseguimento dell'attestato di cui al quinto periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis. )) 2. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non puo' essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica ((, ne' puo' farne piu' parte,)) prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o piu' tra i seguenti argomenti:
a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;
b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento ((, con particolare attenzione agli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento)) .
(( 3-bis. Le modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformita' agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le regioni e province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilita' sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3-bis e' subordinata all'osservanza del predetto accordo. )) 4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica e' annotata sull'attestato di cui all'articolo 3, comma 3.