Articolo 30 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 29Articolo 31
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19 aprile 1933
Art. 30.

Quando, dopo l'approvazione del piano, si verifichino eventi naturali di tale gravita' da rendere necessaria la modificazione di esso, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta del consorzio, puo' ordinare la revisione, fissandone il termine e sospendere, se del caso, in tutto od in parte, l'esecuzione dei lavori.

Depositato il nuovo piano nel termine anzidetto, si fa luogo alla procedura indicata negli articoli 26, 27 e 28.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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