Quando, dopo l'approvazione del piano, si verifichino eventi naturali di tale gravita' da rendere necessaria la modificazione di esso, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta del consorzio, puo' ordinare la revisione, fissandone il termine e sospendere, se del caso, in tutto od in parte, l'esecuzione dei lavori.
Depositato il nuovo piano nel termine anzidetto, si fa luogo alla procedura indicata negli articoli 26, 27 e 28.