Articolo 100 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 99Articolo 101
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19 aprile 1933
Art. 100.

I proventi di cui sono suscettibili le opere pubbliche di bonifica appartengono allo Stato, che puo' cederli al concessionario per la durata della esecuzione delle opere.

Ultimati i singoli lotti a termini dell'art. 16, i proventi stessi passano al consorzio di manutenzione per la parte relativa alle opere che esso e' tenuto a mantenere.

Le stesse disposizioni valgono per gli introiti delle pene pecuniarie comminate dalle vigenti leggi in difesa delle opere pubbliche di bonifica, salvo quelle relative alle contravvenzioni in materia forestale, per le quali continuano ad aver effetto le norme in vigore.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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