Articolo 4 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
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19 aprile 1933
Art. 4.

Per ciascun comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura.

Per i comprensori di 1ª categoria il piano generale deve corrispondere ai fini della colonizzazione e per quelli ricadenti in zone malariche deve prevedere l'adozione dei mezzi necessari ad impedire la diffusione della malaria e a proteggere da essa i lavoratori adibiti alle opere.

Il piano generale e' pubblicato con le modalita' stabilite dal regolamento ed e' approvato dal ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide anche dei ricorsi presentati in sede di pubblicazione.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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