Articolo 7 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 6Articolo 8
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19 aprile 1933
Art. 7.

Le opere di cui all'art. 2 lett. a) e le opere di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura quando siano da eseguire per la bonifica di comprensori ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel Mezzogiorno e nelle Isole sono a totale carico dello Stato.

La spesa delle altre opere di competenza statale e' sostenuta dallo Stato pel 75 per cento nell'Italia settentrionale e centrale, esclusa la Venezia Giulia, la Maremma Toscana ed il Lazio, e per l'87,50 per cento in queste e nelle altre regioni.

Nei comprensori di prima categoria il concorso dello Stato puo' essere elevato rispettivamente all'84 e al 92 per cento.

Quando dall'esecuzione delle opere di bonifica sia per derivare a provincie e a comuni un risparmio di spese che sarebbero altrimenti a loro carico, lo Stato puo' esigere un contributo da questi enti, indipendentemente dalla loro eventuale qualita', di proprietari, nei limiti del risparmio presunto e in ogni caso in misura complessivamente non superiore al quarto del contributo statale.

Le opere di sistemazione di corsi d'acqua, che servono alla bonifica di comprensori, non ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel Mezzogiorno e nelle Isole, sono disciplinate, nei riguardi dell'onere della spesa, a norma delle leggi sulle opere idrauliche, e con riguardo alla categoria di cui presentino i caratteri.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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