Articolo 23 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 22Articolo 24
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19 aprile 1933
Art. 23.

Sono esclusi dalla riunione, oltre i terreni che gia' costituiscono convenienti unita' fondiarie:

1° gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile e colonica;

2° i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenza dei medesimi;

3° le aree fabbricabili;

4° gli orti, i giardini, i parchi;

5° i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;

6° i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;

7° i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione e singolarita' di coltura presentino carattere di spiccata individualita'.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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