Sono esclusi dalla riunione, oltre i terreni che gia' costituiscono convenienti unita' fondiarie:
1° gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile e colonica;
2° i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenza dei medesimi;
3° le aree fabbricabili;
4° gli orti, i giardini, i parchi;
5° i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;
6° i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;
7° i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione e singolarita' di coltura presentino carattere di spiccata individualita'.