Articolo 47 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 46Articolo 48
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19 aprile 1933
Art. 47.

Il ministero dell'agricoltura e' autorizzato a compiere e a sussidiare gli studi e le ricerche, anche sperimentali, occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere sussidiabili a termini degli articoli precedenti.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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