Articolo 99 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 98Articolo 100
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19 aprile 1933
Art. 99.

E' consentita l'alienazione di una parte dei terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civici e assegnati ai comuni, ad universita' e ad altre associazioni agrarie, o posseduti da questi enti, sempre che si tratti di terreni classificati fra quelli suscettibili di coltura agraria, e al solo scopo di attenere i capitali necessari per la bonifica e la divisione dei rimanenti terreni, in conformita' di quanto prescrive la legge 16 giugno 1927, n. 1766 .

L'alienazione e' fatta con le norme che regolano la vendita dei beni patrimoniali dei comuni.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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