E' consentita l'alienazione di una parte dei terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civici e assegnati ai comuni, ad universita' e ad altre associazioni agrarie, o posseduti da questi enti, sempre che si tratti di terreni classificati fra quelli suscettibili di coltura agraria, e al solo scopo di attenere i capitali necessari per la bonifica e la divisione dei rimanenti terreni, in conformita' di quanto prescrive la legge 16 giugno 1927, n. 1766 .
L'alienazione e' fatta con le norme che regolano la vendita dei beni patrimoniali dei comuni.