Articolo 91 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
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19 aprile 1933
Art. 91.

Spetta alla pubblica amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e per la loro manutenzione rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte.

Nessun risarcimento e' dovuto dallo Stato per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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