Spetta alla pubblica amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e per la loro manutenzione rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte.
Nessun risarcimento e' dovuto dallo Stato per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere.