La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari e' fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a se' stanti, di esse; e in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.
La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica, a termini dell'art. 16.
I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal ministero.