Articolo 11 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 10Articolo 12
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19 aprile 1933
Art. 11.

La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari e' fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a se' stanti, di esse; e in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica, a termini dell'art. 16.

I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal ministero.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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