Articolo 19 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 18Articolo 20
Versione
19 aprile 1933
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Versione
1 gennaio 1956
Art. 19.

((Qualora non sia costituito il consorzio, e la manutenzione e l'esercizio delle opere siano curati dallo Stato, l'Ispettorato agrario compartimentale provvede alla determinazione dei criteri di riparto, fra i proprietari interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o piu' regioni provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la pubblicazione della relativa proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'art. 12))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1956
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