((Qualora non sia costituito il consorzio, e la manutenzione e l'esercizio delle opere siano curati dallo Stato, l'Ispettorato agrario compartimentale provvede alla determinazione dei criteri di riparto, fra i proprietari interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere.
Per i comprensori che interessino il territorio di due o piu' regioni provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per la pubblicazione della relativa proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'art. 12))