Articolo 14 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 13Articolo 15
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19 aprile 1933
Art. 14.

E' vietata la subconcessione delle opere concesse dallo Stato.

E' subordinata a nulla osta del ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita l'associazione nazionale dei consorzi, l'efficacia delle convenzioni con le quali il concessionario di un lotto di opere si impegni ad affidare ad un'unica impresa la progettazione e l'esecuzione od anche la sola esecuzione di lotti successivi.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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