Articolo 111 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
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19 aprile 1933
Art. 111.

Il piano generale di cui all'art. 4 deve essere compilato o completato anche per le bonifiche iniziate sotto l'impero delle precedenti leggi.

Tuttavia il ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' consentire che dette bonifiche continuino ad essere eseguite, in attesa della formazione o del completamento del piano.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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