Articolo 95 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 94Articolo 96
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19 aprile 1933
Art. 95.

I concessionari di opere e di sussidi di bonifica integrale sono tenuti a versare, nella misura richiesta dall'amministrazione concedente, le somme necessarie per provvedere alle spese di vigilanza ed in generale a quelle per studi od accertamenti relativi alle opere affidate in concessione.

Tali somme verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.

Per far fronte alle spese di cui al 1° comma del presente articolo sara' istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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