Articolo 12 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 11Articolo 13
Versione
19 aprile 1933
Art. 12.

La proposta dei criteri di ripartizione, tanto provvisoria che definitiva, della spesa e' pubblicata a norma dell'art. 4.

Contro di essa e' ammesso ricorso al ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Contro il provvedimento del ministero che approva la proposta e decide dei reclami e' ammesso soltanto ricorso di legittimita' alle sezioni giurisdizionali del consiglio di stato.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente