La proposta dei criteri di ripartizione, tanto provvisoria che definitiva, della spesa e' pubblicata a norma dell'art. 4.
Contro di essa e' ammesso ricorso al ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.
Contro il provvedimento del ministero che approva la proposta e decide dei reclami e' ammesso soltanto ricorso di legittimita' alle sezioni giurisdizionali del consiglio di stato.