Articolo 5 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
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19 aprile 1933
Art. 5.

I terreni situati in un comprensorio che, secondo il piano generale di bonifica, occorra vincolare a termini del titolo I del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , s'intendono sottoposti al vincolo 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che approva il piano stesso, e che decide sugli eventuali ricorsi, sempre quando il piano contenga la delimitazione delle zone da vincolare.

Qualora il piano non contenga tale delimitazione, il progetto che la contiene e' portato a conoscenza del pubblico ed approvato a norma dell'art. 4. L'imposizione del vincolo decorre quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo decreto di approvazione.

Dalla data del decreto di approvazione del piano generale di bonifica sono consentiti tutti i mutamenti di destinazione dei terreni, necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del titolo I del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 .
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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