All'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata, i proprietari, che non intendano provvedervi direttamente, possono chiedere che provveda il consorzio, il quale e' tenuto ad assumerla.
Qualora il proprietario non anticipi totalmente i mezzi finanziari occorrenti, il consorzio puo' provvedervi col credito, ma in nessun caso la somma da mutuare puo' eccedere il 60 % del valore del fondo da migliorare, aumentato del valore dei miglioramenti e diminuito dell'importo dei crediti garantiti dalle ipoteche iscritte anteriormente alla stipulazione del mutuo.
Il credito del consorzio verso il proprietario del fondo migliorato per l'ammontare della somma mutuata e in generale della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere e' garantito da privilegio speciale sopra il fondo migliorato. Il privilegio non sussiste se non quando e' iscritto nel registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche, a termini dell' art. 9 lettera c) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 . Esso prende grado dopo quello dello Stato per i crediti indicati nell' art. 1962 del codice civile , ma non puo' pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere, acquistati sul fondo dai terzi prima di tale iscrizione. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 29 luglio 1957, n. 634 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il terzo comma dell'art. 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , e' modificato nel senso che il credito del Consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a piu' fondi o particolari a un dato fondo, e' equiparato ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i privilegi vigenti per la imposta fondiaria, secondo quanto e' stabilito nell'art. 21 dello stesso decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendano dall'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all' art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ".