Articolo 9 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 8Articolo 10
Versione
19 aprile 1933
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Versione
8 dicembre 1955
Art. 9.

Se i risultati economici della bonifica si presentino sicuramente favorevoli, la quota di spesa a carico dello Stato per le opere di competenza statale e il sussidio per quelle di competenza privata possono essere diminuiti, purche' in misura tale da non escludere per i proprietari la convenienza della bonifica.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1955, N. 1124))
Entrata in vigore il 8 dicembre 1955
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