Se i risultati economici della bonifica si presentino sicuramente favorevoli, la quota di spesa a carico dello Stato per le opere di competenza statale e il sussidio per quelle di competenza privata possono essere diminuiti, purche' in misura tale da non escludere per i proprietari la convenienza della bonifica.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1955, N. 1124))