Articolo 13 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 12Articolo 14
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19 aprile 1933
Art. 13.

Alla esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all'attuazione del piano generale della bonifica, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o per concessione.

La concessione e' accordata al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte dei terreni anzidetti; solo in difetto d'iniziative dei proprietari, la concessione puo' esser fatta a provincie, comuni e loro consorzi.

Tuttavia, anche quando esistano iniziative dei proprietari, la concessione delle opere di rimboschimento e correzione di tronchi montani di corsi d'acqua puo' essere fatta a provincie, comuni e loro consorzi o a concessionari della costruzione di laghi e serbatoi artificiali, e quella delle grandi arterie stradali o delle opere di provvista di acqua potabile, alle provincie o ai comuni.

Qualora la concessione non sia fatta ai proprietari singoli o consorziati, prima di accordarla, deve essere sentito il parere della Federazione provinciale degli agricoltori.

Il decreto di concessione delle opere da eseguire nei comprensori di prima categoria puo' imporre l'impiego di mano d'opera immigrata.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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