Articolo 114 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 113Articolo 115
Versione
19 aprile 1933
Art. 114.

In relazione alle disposizioni da adottare a norma dell'art. 107, il ministro dell'agricoltura dichiara la natura dei consorzi costituiti secondo le leggi preesistenti, per l'esecuzione o la manutenzione di opere contemplate dal presente decreto, al fine di distinguere i consorzi di bonifica da quelli di miglioramento fondiario.

Tanto i consorzi di bonifica che quelli di miglioramento fondiario devono, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedere alla revisione dei propri statuti, allo scopo di uniformarli alle nuove esigenze legislative.

L'associazione nazionale dei consorzi curera' che questa disposizione sia osservata.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente