Articolo 29 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 28Articolo 30
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19 aprile 1933
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23 maggio 1999
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1 gennaio 2001
Art. 29.

L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprieta' e degli altri diritti reali, nonche' la costituzione di tutte le servitu' prediali, imposte nel piano stesso.

Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 , e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, ti concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalita' di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime.

((Il trasferimento della proprieta' e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilita' prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarita', sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorita' giudiziaria.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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