Articolo 53 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 52Articolo 54
Versione
19 aprile 1933
Art. 53.

Le disposizioni del presente titolo sono applicabili in tutte le zone dichiarate malariche, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente