Articolo 16 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 15Articolo 17
Versione
19 aprile 1933
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Versione
1 gennaio 1956
Art. 16.

((L'Ispettorato agrario compartimentale accerta il compimento dei singoli lotti a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente. Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto fissa il termine dopo il quale dovra' procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica.

Tale dichiarazione e' fatta con decreto dell'Ispettore agrario compartimentale.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o piu' regioni, agli adempimenti anzidetti provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1956
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