Articolo 96 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
Articolo 95Articolo 97
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19 aprile 1933
Art. 96.

Le strade interpoderali che servano ad allacciare i fondi di proprietari diversi con strade pubbliche o soggette a pubblico transito, sono anch'esse aperte al transito pubblico, se per la loro costruzione lo Stato abbia concesso il sussidio stabilito dall'art.
44.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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