Articolo 63 - Testo delle norme sulla bonifica integrale
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19 aprile 1933
Art. 63.

Sono sottoposti all'approvazione del presidente dell'associazione nazionale dei consorzi di bonifica, che ne esamina la legittimita' e il merito, le deliberazioni di mutuo e i regolamenti di amministrazione.

Sono sottoposti al visto di legittimita' del prefetto:

a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi;

b) i ruoli di contribuenza, principali e suppletivi;

c) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi di urgenza, salvo, in questo caso, l'obbligo di sottoporre immediatamente la deliberazione al visto anzidetto;

d) i contratti di esattoria e tesoreria.

In caso di scioglimento dell'amministrazione consorziale, le deliberazioni del commissario, che vincolino il bilancio per oltre 5 anni, sono soggette altresi' all'approvazione dell'associazione nazionale dei consorzi.

Quando la gestione straordinaria di un consorzio e' assunta dall'associazione nazionale, il visto sulle relative deliberazioni spetta al ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Entrata in vigore il 19 aprile 1933
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