Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2005, n. 20
Articolo 3Articolo 5
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15 marzo 2005
Art. 4. Trasporto della bandiera 1. Quando trasportata fuori sede, la bandiera d'Istituto del Corpo e' racchiusa nel fodero o nella custodia e viaggia, adeguatamente scortata, secondo le disposizioni impartite dall'Ispettore generale del Corpo.
2. L'Ispettore generale capo del Corpo stabilisce, di volta in volta, l'impiego di un reparto d'onore e, eventualmente, della banda nell'accompagnamento, ritiro o ricevimento della bandiera in occasione di cerimonie ufficiali.
Entrata in vigore il 15 marzo 2005
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