Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2005, n. 20
Articolo 4Articolo 6
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15 marzo 2005
Art. 5. Riparazione e rinnovazione della bandiera 1. La rinnovazione delle parti deteriorate della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' a cura del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. Il drappo e gli altri elementi della bandiera d'Istituto sostituiti per rinnovazione dovranno essere decorosamente conservati nella sede della Scuola di formazione di base del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Entrata in vigore il 15 marzo 2005
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