Articolo 4 del Decreto 13 gennaio 1992, n. 240
Articolo 3Articolo 5
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8 aprile 1992
Art. 4. 1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo consistono in una prova scritta, una pratica ed una orale.
2. La prova scritta verte sugli aspetti sia teorici che applicativi della psicologia generale, della psicologia dello sviluppo e della metodologia delle scienze del comportamento.
3. La commissione propone tre temi tra i quali viene sorteggiato il tema da svolgere.
4. Il tempo massimo per questa prova e' stabilito in sette ore.
5. La prova pratica consiste nella discussione del protocollo di un caso individuale o di gruppo.
6. La prova orale consiste in un colloquio individuale riguardante l'elaborato scritto nonche' argomenti teorico-pratici relativi all'attivita' svolta durante il tirocinio professionale.
Entrata in vigore il 8 aprile 1992
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