Art. 3. (Mobilita' lunga). 1. Le disposizioni del presente articolo sono destinate a favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, di lavoratori dipendenti da imprese rientranti nella disciplina relativa all'indennita' di mobilita', avuto riguardo alla dimensione delle imprese stesse nel rapporto con il territorio in cui sono ubicate.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le disposizioni di cui all' articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , trovano applicazione, nel limite massimo di 3.500 unita' e con riferimento alle unita' produttive ubicate sull'intero territorio nazionale, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilita' entro il 31 dicembre 1998. Il predetto termine e' fissato al 31 dicembre 1999 per le sole imprese interessate ai contratti d'area di cui all' articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , ((le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997)) .
3. Nell'ambito del limite massimo di cui al comma 2, ((una quota non inferiore al 70 per cento)) e' riservata alle unita' produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993.
4. I lavoratori di cui al comma 2 sono collocati in pensione al raggiungimento dei requisiti individuali per il pensionamento di anzianita' previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per i lavoratori collocati in mobilita' ai fini del presente articolo, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilita' oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della citata legge n. 223 del 1991 , ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese che, a tal fine, corrisponderanno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i relativi importi alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto.
6. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 luglio 1997. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 20 ottobre 1997, secondo criteri di priorita' stabiliti tenendo conto della durata precedente del processo che ha causato l'eccedenza di manodopera e della maggiore vicinanza dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva dei lavoratori posseduti al momento della collocazione in mobilita' rispetto ai requisiti per il pensionamento di cui al comma 4.
7. I lavoratori di cui al comma 2 decadono dai benefici di cui al medesimo comma qualora non accettino di essere impiegati in lavori socialmente utili che si svolgano in un luogo distante non piu' di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 .
8. Se, entro sei mesi dal termine per l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle domande di cui al comma 6, gli enti locali non hanno predisposto programmi per l'impiego dei lavoratori di cui al presente articolo in lavori socialmente utili o di pubblica utilita', le Commissioni regionali per l'impiego provvedono ad accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le ragioni del mancato utilizzo.
9. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina relativa all'articolo 7, comma 7, della citata legge n. 223 del 1991 .
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le disposizioni di cui all' articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , trovano applicazione, nel limite massimo di 3.500 unita' e con riferimento alle unita' produttive ubicate sull'intero territorio nazionale, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilita' entro il 31 dicembre 1998. Il predetto termine e' fissato al 31 dicembre 1999 per le sole imprese interessate ai contratti d'area di cui all' articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , ((le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997)) .
3. Nell'ambito del limite massimo di cui al comma 2, ((una quota non inferiore al 70 per cento)) e' riservata alle unita' produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993.
4. I lavoratori di cui al comma 2 sono collocati in pensione al raggiungimento dei requisiti individuali per il pensionamento di anzianita' previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per i lavoratori collocati in mobilita' ai fini del presente articolo, gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilita' oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della citata legge n. 223 del 1991 , ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese che, a tal fine, corrisponderanno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i relativi importi alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto.
6. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni del presente articolo devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 luglio 1997. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 20 ottobre 1997, secondo criteri di priorita' stabiliti tenendo conto della durata precedente del processo che ha causato l'eccedenza di manodopera e della maggiore vicinanza dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva dei lavoratori posseduti al momento della collocazione in mobilita' rispetto ai requisiti per il pensionamento di cui al comma 4.
7. I lavoratori di cui al comma 2 decadono dai benefici di cui al medesimo comma qualora non accettino di essere impiegati in lavori socialmente utili che si svolgano in un luogo distante non piu' di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 .
8. Se, entro sei mesi dal termine per l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale delle domande di cui al comma 6, gli enti locali non hanno predisposto programmi per l'impiego dei lavoratori di cui al presente articolo in lavori socialmente utili o di pubblica utilita', le Commissioni regionali per l'impiego provvedono ad accertare, in raccordo con la regione e gli enti locali, le ragioni del mancato utilizzo.
9. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina relativa all'articolo 7, comma 7, della citata legge n. 223 del 1991 .