Articolo 5 del Decreto 27 febbraio 2013, n. 65
Articolo 4
Versione
11 giugno 2013
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Versione
18 agosto 2015
Art. 5. Monitoraggio del piano e imposizione degli investimenti 1. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno secondo le proprie competenze, effettuano il monitoraggio dell'attuazione del piano, anche sulla base di segnalazioni delle Regioni.
2. Nei casi in cui un Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che in base al piano doveva essere realizzato nel triennio successivo, il Ministero o l'Autorita', a seconda delle previsioni di cui al comma 8 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011 , impongono al gestore di realizzare detto investimento entro un termine definito, purche' esso sia ancora pertinente sulla base del piu' recente piano.
3. In caso di non ottemperanza alle disposizioni emanate in conseguenza del monitoraggio di cui al comma 1 si applicano le sanzioni di cui all' articolo 45, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 93/2011 .
((1))

Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 luglio 2015, n. 115 ha disposto (con l'art. 26, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs. 1 giugno 2011, n. 93 , facendo conseguentemente perdere efficacia al presente provvedimento.
Entrata in vigore il 18 agosto 2015
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