Articolo 10 del Decreto 10 settembre 2010, n. 249
Articolo 9Articolo 11
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15 febbraio 2011
Art. 10. Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado 1. Il tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 7 comma 1 lettera b), 8 comma 1 lettera b) e 9 comma 1 lettera b) e' un corso di preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli di cui agli articoli 7 comma 1 lettera a), 8 comma 1 lettera a) e 9 comma 1 lettera a). A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 , e nella scuola secondaria di secondo grado, sino all'adozione del regolamento di cui all' articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133 , in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39 , e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 ; le attivita' in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi, suddivisi secondo la tabella 11 allegata al presente decreto.
2. Il tirocinio formativo attivo e' istituito presso una facolta' di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che ne sono altresi' sedi amministrative. Il corso di tirocinio puo' essere svolto in collaborazione fra piu' facolta' della stessa universita' ovvero fra facolta' di una o piu' universita' o tra facolta' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attivita':
a) insegnamenti di scienze dell'educazione;
b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attivita' formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilita'.
c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;
d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.
4. La gestione delle attivita' del tirocinio formativo attivo e' affidata al consiglio di corso di tirocinio, cosi' costituito:
a) nelle universita', dai tutor coordinatori di cui all'articoli 11 comma 2, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso e' eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta;
b) negli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, dai tutor coordinatori di cui all'articolo 11 comma 2, dai docenti dei predetti istituti che in essi ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso e' eletto tra i docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il suo mandato dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta.
5. Il consiglio di corso di tirocinio cura l'integrazione tra le attivita' di cui al comma 3, organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalita' di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
6. L'attivita' di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attivita'.
Della relazione finale di tirocinio e' relatore un docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che ha svolto attivita' nel corso di tirocinio e correlatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attivita' di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attivita' svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacita' del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attivita' svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attivita' di laboratorio.
7. La frequenza alle attivita' del tirocinio formativo attivo e' obbligatoria. L'accesso all'esame di abilitazione e' subordinato alla verifica della presenza ad almeno il 70% delle attivita' di cui al comma 3 lettere a), ad almeno l'80% delle attivita' di cui al comma 3 lettera b), ad almeno il 70% delle attivita' di cui al comma 3 lettera c) e ad almeno il 70% delle attivita' di cui al comma 3 lettera d).
8. Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste:
a) nella valutazione dell'attivita' svolta durante il tirocinio;
b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
c) nella discussione della relazione finale di tirocinio.
9. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorita' accademica, e' composta:
a) nelle universita', da 3 docenti universitari che hanno svolto attivita' nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed e' presieduta da un docente universitario designato dalla facolta' di riferimento;
b) nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica da 3 docenti delle predette istituzioni che hanno svolto attivita' nel corso del tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed e' presieduta da un docente delle istituzioni medesime designato dall'istituzione di riferimento.
10. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attivita' svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera b); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio e' superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.
11. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, e' il voto di abilitazione all'insegnamento.
12. La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione secondo le modalita' previste dal presente articolo costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento e che da' luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma.
Note all' art. 10:
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2009, n.37 , ridefinisce le classi di abilitazione all'insegnamento, compresi i relativi titoli di accesso, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.
- Per il testo dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 , reca Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 reca Integrazione D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 - Lauree specialistiche.
Entrata in vigore il 15 febbraio 2011
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