Articolo 43 del Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369
Articolo 42Articolo 44
Versione
17 dicembre 1944
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Versione
23 dicembre 1944
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Versione
16 dicembre 2010
Art. 43.

Per i rapporti collettivi ed individuali, restano in vigore, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della Magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli articoli 10 e 13 della legge 3 aprile 1926, n. 563 , agli articoli 8 e 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163 , e agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 721 .
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dal 16 dicembre 2010.
Successivamente il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , nel modificare l'allegato 1 al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 18, comma 17) il venir meno dell'efficacia abrogativa del presente articolo con effetto dal 16 dicembre 2010.
Entrata in vigore il 16 dicembre 2010
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