Articolo 8 del Decreto 12 gennaio 2011, n. 30
Articolo 7
Versione
13 aprile 2011
Art. 8. Norme finali 1. La prestazione aggiuntiva e' riconosciuta con decorrenza 1° gennaio 2008.
Il presente decreto, registrato dalla Corte dei conti e munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 74
Entrata in vigore il 13 aprile 2011
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