Articolo 2 del Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175
Articolo 1Articolo 2 bis
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22 novembre 2025
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21 gennaio 2026
Art. 2. Disposizioni urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «all' articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «dell' articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis del presente decreto»;
2) al comma 3, le parole: «dell' articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;
b-bis) ((all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: "di cui all'articolo 9" sono aggiunte le seguenti: ", il commissario speciale per la gestione dei procedimenti autorizzatori relativi agli interventi finalizzati all'installazione degli impianti, di cui all'articolo 20, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34")) ;
c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) «impianto agrivoltaico»: impianto fotovoltaico che preserva la continuita' delle attivita' colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' colturali e pastorali, l'impianto puo' prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.»;
c-bis) ((all'articolo 5, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Per la gestione dei procedimenti autorizzatori finalizzati all'installazione degli impianti di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il commissario speciale di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 20 si avvale della piattaforma SUER in qualita' di amministrazione procedente.
5-ter. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge n. 17 del 2022, i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono adottati sentito il Ministro della difesa")) ;
d) all'articolo 7, comma 3, le parole: «dell' articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;
e) all'articolo 8:
1) al comma 3, le parole «dell' articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 5»;
2) al comma 4, lettera c), le parole: «all' articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
f) all'articolo 9, comma 3, le parole: «dell' articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;
g) ((all'articolo 11, comma 8, le parole: "all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11-bis, comma 2" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermo restando, in ogni caso, il ripristino dello stato dei luoghi, le sanzioni di cui al primo periodo si applicano anche agli interventi di installazione di impianti agrivoltaici che non consentano la preservazione della continuita' delle attivita' colturali e pastorali sul sito di installazione. Ai fini di cui al secondo periodo, nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifica la persistente idoneita' del sito di installazione all'uso agro-pastorale")) ;
h) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Aree idonee su terraferma). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter, ((sono considerati)) aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:
a) i siti ove sono gia' installati ((impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile)) e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio ((, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,)) in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non e' consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ;
c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
e) i siti e gli impianti nelle disponibilita' delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonche' delle societa' concessionarie autostradali;
f) i siti e gli impianti nella disponibilita' delle societa' di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all' articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 , per le finalita' ivi previste;
h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all' articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 ;
i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze ((, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola)) , di proprieta' dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonche' i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell' articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 ;
l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola ((o zootecnica ne' alla produzione di energia da fonte rinnovabile)) , di cui all'articolo 268, comma 1, (( lettere h) e l) )) , del decreto legislativo n. 152 del 2006 ((...)) nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;
5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;
6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;
7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;
m) per gli impianti di produzione di biometano, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non piu' di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale;
2) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali di cui all'articolo 268, comma 1, (( lettere h) e l) )) , del decreto legislativo n. 152 del 2006 ((...)) nonche' le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
2. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), (( f) e l) )) , numeri 1) e 2). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunita' energetica rinnovabile ai sensi dell' articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 , nonche' in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ((...)) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all' articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 , ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. E' comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. ((Per l'installazione di un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente si dota di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto e' idoneo a conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile. La dichiarazione e' allegata al progetto presentato ai sensi dell'articolo 9 e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attivita' di controllo)) .
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ((ciascuna regione e, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna provincia autonoma, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali,)) individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo entro il termine ivi previsto ovvero di mancata ottemperanza ai principi e ai criteri di cui al comma 4 ovvero agli obiettivi di cui al comma 5, si applica l' articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 . ((Le regioni a statuto speciale e le province autonome)) provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
4. Ai fini dell'adozione delle leggi ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome tengono conto dei seguenti principi e criteri:
a) tutelare il patrimonio culturale e il paesaggio, la qualita' dell'aria e dei corpi idrici, le aree agricole, con particolare riguardo a quelle di pregio, e forestali;
b) salvaguardare le specificita' delle aree incluse nella Rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della ((Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e)) delle zone di protezione dei siti UNESCO, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11-quinquies;
c) la qualificazione di un'area come idonea puo' dipendere dalla fattispecie tecnologica di impianto a fonte rinnovabile o dalla potenza di un determinato impianto;
d) impossibilita' di prevedere divieti generali e astratti all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 11-quinquies del presente decreto;
e) qualificare prioritariamente come aree idonee le superfici e le strutture edificate o caratterizzate dall'impermeabilizzazione del suolo, anche al fine di favorire l'autoconsumo individuale e collettivo;
f) ai fini della qualificazione di un'area agricola come idonea rileva la presenza di attivita' produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunita' energetiche;
g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) ne' superiori al 3 per cento delle SAU medesime ((, comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici.
Le regioni e le province autonome possono prevedere che le aree idonee di cui al comma 1 ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale)) ;
h) fermo restando quanto previsto alla lettera g), ((puo' essere previsto un differente limite massimo per ciascun comune)) ;
i) qualificare prioritariamente come idonee le aree connotate dalla presenza di poli industriali, anche al fine di agevolare l'autoconsumo e la decarbonizzazione dei settori produttivi;
l) qualificare prioritariamente come idonee le aree di crisi industriale complessa, anche allo scopo di promuovere la riconversione industriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
m) allo scopo di bilanciare le esigenze di tutela dell'ambiente con quelle di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, le regioni non possono qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio ((, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,)) ne' quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi, ne' identificare aree idonee ove le caratteristiche degli impianti da realizzare siano in contrasto con le norme di attuazione previste dai piani paesaggistici.
5. Le leggi adottate ai sensi del comma 3 garantiscono il raggiungimento al 2030 degli obiettivi di potenza installata da fonti rinnovabili previsti dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo, le regioni e le province autonome possono stipulare tra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantita' di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti lo schema di accordo tipo per il trasferimento statistico, nonche' le modalita' di calcolo delle quantita' di potenza oggetto del trasferimento stesso. Nei casi di impianti da fonti rinnovabili ubicati sul territorio di piu' regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di piu' regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle rispettive potenze ai fini del conseguimento degli obiettivi ai sensi del primo periodo e' definita mediante accordi stipulati tra ciascun ente territoriale interessato.
6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del GSE e di Ricerca sul sistema energetico - RSE s.p.a., al monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1 dell'allegato C-bis. Gli esiti del monitoraggio di cui al primo periodo sono trasmessi, entro il 31 luglio di ciascun anno, alla piattaforma di cui all'articolo 12-bis.
7. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico, limitando le possibili interferenze, le societa' concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 1, lettera e), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure a evidenza pubblica, avviate anche su istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonche' la durata massima delle subconcessioni ai sensi del quinto periodo. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), del codice ((dei contratti pubblici,)) di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , le societa' concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo ((mediante subconcessione a)) societa' controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le societa' controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita' e proporzionalita', garantendo condizioni di concorrenza effettiva. La durata dei rapporti di subconcessione e' determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e puo' essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilita' per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.
Art. 11-ter (Aree idonee a mare). - 1. Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attivita' di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all'allegato C, sezione II, lettera v), le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2016 n. 201 , e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ((1° dicembre)) 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono in ogni caso ((considerati idonei)) :
a) le piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico ((15 febbraio)) 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019;
b) i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito internet istituzionale un vademecum per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessarie per l'autorizzazione unica degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.
Art. 11-quater (Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee). - 1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insistano in aree idonee non e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorita' competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in aree idonee, l'autorita' competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorita' procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.
2. Il comma 1 si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale.
3. Il comma 1 si applica qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, il comma 1 non si applica.
Art. 11-quinquies (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO). - 1. All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili e' consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A.»;
i) all'articolo 12:
1) ((al)) comma 5, le parole: «dell' articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis, comma 1»;
2) ((al)) comma 6, le parole: «dell' articolo 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-ter»;
3) ((al)) comma 10, lettera a), le parole: «all' articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-quater, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo»;
l) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Piattaforma digitale per aree idonee e zone di accelerazione). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire un adeguato servizio di supporto alle regioni e alle province autonome nel processo di individuazione delle aree idonee e delle zone di accelerazione e nelle attivita' di monitoraggio ((a esso connesse)) , con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 , sono disciplinate le modalita' di funzionamento ((della piattaforma)) istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ((del 17 settembre)) 2024, recante «Disciplina e regolamentazione delle modalita' di funzionamento della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 », allo scopo di includervi ogni ((informazione e strumento necessari)) per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e la qualificazione del territorio, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici, delle aree e delle zone. La piattaforma di cui al primo periodo e' interoperabile con la piattaforma di cui all' articolo 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 . La piattaforma di cui al primo periodo reca un'apposita sezione dedicata alla ((consultazione da parte del pubblico)) dei dati in essa presenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali esigenze di segretezza delle informazioni commerciali e per la sicurezza nazionale.
2 . La piattaforma di cui al comma 1 contiene altresi' un contatore delle SAU utilizzate per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, alimentato mediante le informazioni e i dati forniti dalle regioni e dalle province autonome in ordine alle superfici classificate come agricole nei rispettivi territori.»;
m) all'articolo 13, comma 2:
1) lettera b), le parole: «ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono soppresse;
2) lettera d), numero 2), le parole: «ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono soppresse;
n) all'articolo 14, comma 8, le parole: «all' articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11-bis, comma 2»;
o) all'allegato B, sezione I, lettera b), le parole: «dell' articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11-bis»;
p) dopo l'allegato C e' inserito il seguente:
«(Articolo 11-bis)
Allegato C-BIS
Tabella 1 - Ripartizione regionale di potenza minima per anno espressa in MW:


Parte di provvedimento in formato grafico

1. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi della Tabella 1 si tiene conto:
a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, realizzati sul territorio della regione;
c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione costiera, fatto salvo quanto previsto al punto 2 .
2 . Nei casi di impianti off-shore la cui connessione alla rete elettrica e' realizzata in regioni diverse rispetto a quella costiera interessata, la ripartizione di cui alla lettera c) del punto 1 e' attribuita per il 20 per cento alla regione sul cui territorio sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80 per cento alla regione costiera. Nelle ipotesi in cui le regioni costiere interessate siano piu' d'una, la quota dell'80% e' attribuita a ciascuna regione interessata in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le regioni la cui costa e' prospiciente l'impianto.
3 . Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella 1, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici e' riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilita' media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilita' media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati.»;
q) all'allegato D, lettera p), le parole: «18, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «18, 20, 21, 22» e le parole: «23, comma 1» sono sostituite dalla seguente: «23».
1-bis. ((Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.)) 1-ter. ((All'articolo 25, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190")) .
Entrata in vigore il 21 gennaio 2026
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