Articolo 9 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 19
Articolo 8Articolo 10
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12 febbraio 2003
Articolo 9
Le Autorita' competenti dei due Stati accettano che le opere cinematografiche ammesse ai benefici del presente Accordo possano essere coprodotte con uno o piu' produttori provenienti da Stati con i quali IItalia o la Francia sono legati da Accordi di coproduzione cinematografica.
Le condizioni di ammissioni di tali opere cinematografiche devono essere oggetto d'esame caso per caso.
Entrata in vigore il 12 febbraio 2003
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