Articolo 9
Le Autorita' competenti dei due Stati accettano che le opere cinematografiche ammesse ai benefici del presente Accordo possano essere coprodotte con uno o piu' produttori provenienti da Stati con i quali IItalia o la Francia sono legati da Accordi di coproduzione cinematografica.
Le condizioni di ammissioni di tali opere cinematografiche devono essere oggetto d'esame caso per caso.
Le Autorita' competenti dei due Stati accettano che le opere cinematografiche ammesse ai benefici del presente Accordo possano essere coprodotte con uno o piu' produttori provenienti da Stati con i quali IItalia o la Francia sono legati da Accordi di coproduzione cinematografica.
Le condizioni di ammissioni di tali opere cinematografiche devono essere oggetto d'esame caso per caso.