Articolo 5 - Accordo della Legge 15 gennaio 2003, n. 19
Articolo 4Articolo 6
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12 febbraio 2003
Articolo 5
Ciascun coproduttore e' co-detentore degli elementi materiali e immateriali dell'opera cinematografica.
II materiale e' depositato a nome congiunto dei coproduttori in un laboratorio scelto di comune accordo.
Entrata in vigore il 12 febbraio 2003
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