Articolo 11
Le Autorita' competenti dei due Stati esaminano gli strumenti propri per favorire la distribuzione e la promozione reciproche delle opere cinematografiche di ciascuno dei due Stati.
Le Autorita' competenti dei due Stati esaminano gli strumenti propri per favorire la distribuzione e la promozione reciproche delle opere cinematografiche di ciascuno dei due Stati.