Art. 2.
Il commissario liquidatore risiede a Roma; egli e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione e rappresenta l'ente anche in giudizio.
Il commissario liquidatore risiede a Roma; egli e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione e rappresenta l'ente anche in giudizio.