Articolo 2 del Decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 542
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 giugno 1948
Art. 2.
Il commissario liquidatore risiede a Roma; egli e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione e rappresenta l'ente anche in giudizio.
Entrata in vigore il 13 giugno 1948
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